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Obbligo di suddivisione in lotti: la stazione appaltante motivi l’eventuale deroga. Il commento di Marco Buccarella

  • admin
  • 11 Marzo 2022

Pubblichiamo di seguito l’articolo edito da Norme & Tributi Plus – Diritto, de Il Sole 24 Ore, a firma del nostro Associate Marco Buccarella.
Si tratta, in particolare, del commento alla sentenza del TAR Lazio (n. 2017 del 21 febbraio 2022) sul tema dell’obbligo di suddivisione in lotti della procedura di gara, previsto per la stazione appaltante.

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Con la recente pronuncia n. 2017 del 21 febbraio 2022, il TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di suddivisione in lotti della procedura di gara che grava ex art. 51 d.lgs. n. 50/2016 in capo alla stazione appaltante.

Il TAR, nel rigettare la tesi del ricorrente per cui la scelta di suddivisione in un determinato numero di lotti dovrebbe essere debitamente motivata, si è soffermata sulla «struttura logico-linguistica» dell’art. 51 d.lgs. n. 50/2016, costruita «nella forma linguistica della proposizione prescrittiva» e tale per cui «il legislatore altro non vuole che l’adeguamento ad essa dei suoi destinatari».

In questo senso, la suddivisione in lotti dell’appalto costituisce la regola, mentre una scelta in senso contrario rappresenta una deroga – per quanto contemplata dalla normativa.

L’articolo completo è disponibile su NT Plus

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